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Rimborsi 730: 3 motivi per cui i conguagli ritardano

notizia

2025-05-19 02:11:18

Presentare il modello 730 permette di ottenere il

conguaglio dell’Irpef

direttamente nella busta paga a partire da luglio dell’anno di presentazione o nel cedolino della pensione da agosto in avanti.

Tuttavia, la tempistica dipende da vari fattori: la data di invio della dichiarazione, la  capienza fiscale del sostituto d’imposta e, come vedremo, alcune situazioni particolari che possono bloccare la procedura.

Per chi consegna il 730 entro fine maggio, ad esempio, l’accredito arriva normalmente a luglio; consegnando a giugno si slitta a luglio/agosto, a luglio si passa ad agosto/settembre, mentre gli invii di settembre vengono liquidati fra ottobre e novembre.

Anche rispettando queste scadenze, può capitare di non vedere il rimborso nella mensilità attesa.

I casi più frequenti di ritardo – e le relative soluzioni – riguardano: la scelta dell’opzione “730 senza sostituto” anche involontaria; attivazione dei controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate; diniego da parte del sostituto d’imposta di effettuare i conguagli.

Vediamo in che modo questi tre fattori possono bloccare o ritardare i rimborsi da 730.

I rimborsi da 730

A livello procedurale, a partire dalla retribuzione di competenza di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve (vedi istruzioni 730/2025):

effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e ad altre imposte risultanti dal modello 730‑4 oppure trattenere le somme dovute (o le rate, se richiesto) per saldo e acconti Irpef, cedolare secca, addizionali regionali e comunali, acconti su redditi soggetti a tassazione separata, e imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Il sostituto d’imposta non effettua il rimborso o la trattenuta per singole imposte o addizionali se l’importo dichiarato è pari o inferiore a

12 euro

.

Per i pensionati, queste operazioni iniziano a partire da agosto o settembre, anche in caso di rateizzazione.

In sintesi, in base all’art. 19 del D.M. 164/1999, i rimborsi saranno così effettuati:


  • modello 730 consegnato a maggio

    : rimborso a luglio;

  • modello 730 consegnato a giugno

    : rimborso a luglio/agosto;

  • modello 730 consegnato a luglio

    : rimborso ad agosto‑settembre;

  • modello 730 consegnato a settembre

    : rimborso ad ottobre/novembre.

Rimborsi 730. Tre motivi di ritardo dei rimborsi

Il primo motivo nel ritardo dei rimborsi può essere legato all’attivazione in fase di presentazione del 730 della

modalità “senza sostituto”

.

Quando, per errore o per necessità, il contribuente seleziona l’opzione “senza sostituto”, il rimborso non è più pagato dal datore di lavoro ma dall’Agenzia delle Entrate.

L’accredito avviene:


  • tramite bonifico sul conto corrente

    eventualmente comunicato all’Agenzia delle entrate;

  • con assegno vidimato

    se non è stato comunicato l’IBAN.

In questi casi i tempi si allungano: la liquidazione può richiedere fino a sei mesi o più dall’invio della dichiarazione, perché l’Agenzia deve eseguire anche i controlli sostitutivi che normalmente svolge l’azienda.

Cosa fare: verificare di aver indicato correttamente l’IBAN, controllare l’area riservata del portale Entratel/Fisconline e attendere l’accredito.

Attivazione controlli preventivi

I controlli preventivi, disciplinati dall’art. 5, comma 3‑bis del D.Lgs. 175/2014, possono

bloccare il rimborso fino a sei mesi

quando la dichiarazione 730 presenta anomalie o importi elevati.

In particolare, scattano se

  • la dichiarazione contiene modifiche rilevanti rispetto al pre‑compilato che incidono su reddito o imposta;
  • emergono incoerenze tra i dati del 730 e quelli risultanti da versamenti, Certificazioni Uniche o dichiarazioni precedenti, secondo il provvedimento del 1 luglio 2025 (elementi di scostamento “significativo” o anomalie pregresse);
  • il rimborso spettante è superiore a 4.000 euro.

L’Agenzia ha quattro mesi dal termine di trasmissione (o dalla data di invio, se successiva) per effettuare le verifiche documentali; il rimborso, una volta superati i controlli, è accreditato non oltre il sesto mese ed è pagato direttamente dall’Agenzia – non in busta paga – con bonifico sul conto indicato dall’interessato.

Come viene informato il contribuente

Dichiarazione inviata dal contribuente e controlli preventivi
: l’Agenzia invia un’e‑mail all’indirizzo indicato e un avviso nell’area riservata del portale.

Dichiarazione tramite CAF/professionista: la notifica dei controlli arriva al soggetto che ha prestato assistenza fiscale, il quale ha l’obbligo di avvertire tempestivamente il contribuente.

Per evitare ulteriori slittamenti, è essenziale

monitorare la propria area riservata

o le comunicazioni del CAF e rispondere prontamente a eventuali richieste di documentazione integrativa.

Diniego del sostituto d’imposta a operare i conguagli

Potrebbe accadere che in fase di presentazione del 730, il lavoratore abbia indicato come sostituto d’imposta un datore di lavoro errato.

In tal caso entrano in gioco le regole in materia di diniego alle operazioni di conguaglio risultanti dal 730.

Il “diniego 730” è regolato dalla
circolare 4/E del 6 marzo 2018 sui conguagli 730
.

Il datore di lavoro può rifiutare di eseguire conguaglio e rimborsi soltanto se:


  • il rapporto di lavoro non è mai esistito

    ;

  • il rapporto è cessato prima della data di apertura del canale telematico per inviare il 730

    .

Tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al percipiente entro il 31 marzo, si considera il 1° aprile quale data di avvio della presentazione

del modello 730.

In tali casi il sostituto comunica telematicamente il codice fiscale del dipendente all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia segnala il diniego al CAF/professionista che ha trasmesso il 730, il quale avvisa il contribuente perché presenti: un 730 integrativo indicando un altro sostituto ancora in essere, oppure il modello Redditi PF entro il 30 novembre, chiedendo l’accredito diretto.

Se la dichiarazione è stata inviata dal contribuente via web, la notifica arriva nell’area autenticata di Fisconline e via email.

Il contribuente potra: presentare dichiarazione integrativa modificando i dati del sostituto d’imposta ovvero indicando l’assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione “senza sostituto” . In tale caso il rimborso sarà erogato dall’Agenzia delle entrate e potranno passare anche più di 6 mesi prima dell’accredito (vedi 1° pr).

Se il rapporti di lavoro è

cessato dopo il 1° aprile

: il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti

con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti

.

Riassumendo.

  • Calendario standard: luglio‑novembre a seconda della data di presentazione e della mensilità di paga/pensione.
  • 730 senza sostituto: accredito diretto dell’Agenzia; tempi fino a 6 mesi.
  • Controlli preventivi: rimborsi oltre 4 mila € o dichiarazioni variate sospese fino a 4‑6 mesi.
  • Diniego del sostituto: se il rapporto è inesistente/cessato, occorre 730 integrativo o Redditi PF.
  • Verifiche da fare: controllare IBAN, area riservata Entrate, PEC/intermediario, e conservare i documenti.

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Rimborsi 730. Tre motivi di ritardo dei conguagli (dal 730 senza sostituto al diniego da parte del datore di lavoro)
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