Farmaci e visite: documenti necessari per il visto di conformità
medicina e assistenza sanitaria

2025-07-05 03:11:21
Non sempre per la detrazione di farmaci, visite mediche e spese sanitarie è sufficiente il prospetto scaricato dal portale TS. CAF e professionisti devono controllare e conservare scontrini e fatture in specifici casi
Farmaci, visite mediche e spese sanitarie
, la semplificazione sui documenti necessari per le detrazioni in dichiarazione dei redditi non è per tutti.
Se da un lato l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che lo
stop a fatture e scontrini
interessa non solo chi presenta il modello 730 ma anche chi invia il modello Redditi, dall’altro è necessario
considerare la situazione specifica
del contribuente.
Il
CAF o il professionista
che invia la dichiarazione è chiamato ad effettuare specifici controlli preventivi all’apposizione del
visto di conformità
in caso di modifiche ai dati delle spese mediche e sanitarie richieste in detrazione fiscale.
Farmaci, visite mediche e spese sanitarie: quando scontrini e fatture servono per il visto di conformità
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 9 luglio ha riacceso l’attenzione su una
semplificazione importante
in materia di dichiarazione dei redditi.
Già da alcuni anni è infatti previsto un alleggerimento degli oneri di documentazione delle
spese sanitarie
portate in detrazione fiscale: per farmaci, visite e non solo, scontrini e fatture possono essere sostituiti dal
prospetto dettagliato scaricabile da portale TS
.
Una semplificazione che però incontra dei limiti e che, in caso di invio per il tramite di CAF o intermediari, fa i conti con i
controlli preventivi
necessari ai fini dell’apposizione del
visto di conformità
.
Nel caso di modifiche ai dati riportati nel modello 730 o Redditi precompilati, torna infatti l’obbligo di
acquisire, verificare e controllare
i singoli documenti di spesa.
Fatture e scontrini delle spese mediche e sanitarie necessari se si modifica la precompilata
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella guida alla dichiarazione dei redditi 2025 contenente le indicazioni generali su
detrazioni, redditi e controlli
, il venir meno dell’obbligo di conservare ed esibire scontrini e fatture di farmaci e visite mediche incontra un limite in caso di
rettifica ai dati
riportati nella
dichiarazione precompilata
.
La possibilità di esibire e conservare il prospetto delle spese scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, è ammessa in caso di
corrispondenza tra i dati
riportati nello stesso e l’importo indicato nel modello 730 o Redditi precompilato.
Solo
in assenza di modifiche
alle spese sanitarie, il
CAF o il professionista è esonerato
dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.
In caso contrario, ossia in caso di
difformità
tra i dati esibiti dal contribuente e le spese riportate nella dichiarazione precompilata, con conseguente
modifica ai dati contenuti
nel modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, il CAF o il professionista abilitato è tenuto ad
acquisire
dal contribuente e a
conservare
i documenti di spesa (
scontrini, fatture, ecc.
) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità sarà quindi necessario verificare e archiviare fatture e scontrini delle spese modificate o aggiunte in dichiarazione dei redditi, unitamente al prospetto dettagliato consegnato dal contribuente per le restanti spese “non ritoccate”.
Dichiarazione dei redditi 2025 – guida agli aspetti generali
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sugli aspetti generali relativi alle agevolazioni della dichiarazione dei redditi 2025
Prospetto delle spese sanitarie al posto di fatture e scontrini, una possibilità e non un obbligo
Vale la pena specificare infine che la via della documentazione delle spese mediante il prospetto STS
non è un obbligo, ma un’alternativa
rispetto alla prassi ordinaria di consegna e conservazione di fatture e scontrini.
Se infatti il contribuente ha
difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici
, non è in possesso delle credenziali utili per scaricarlo online o non è in grado di stamparlo o salvarlo, può continuare a seguire la via canonica dell’esibizione dei singoli documenti di spesa, che il CAF o il professionista abilitato dovrà verificare, acquisire e conservare.
