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Farmaci e visite: documenti necessari per il visto di conformità

medicina e assistenza sanitaria

2025-07-05 03:11:21

11 luglio 2025

Non sempre per la detrazione di farmaci, visite mediche e spese sanitarie è sufficiente il prospetto scaricato dal portale TS. CAF e professionisti devono controllare e conservare scontrini e fatture in specifici casi



Farmaci, visite mediche e spese sanitarie

, la semplificazione sui documenti necessari per le detrazioni in dichiarazione dei redditi non è per tutti.

Se da un lato l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che lo

stop a fatture e scontrini

interessa non solo chi presenta il modello 730 ma anche chi invia il modello Redditi, dall’altro è necessario

considerare la situazione specifica

del contribuente.

Il

CAF o il professionista

che invia la dichiarazione è chiamato ad effettuare specifici controlli preventivi all’apposizione del

visto di conformità

in caso di modifiche ai dati delle spese mediche e sanitarie richieste in detrazione fiscale.

Farmaci, visite mediche e spese sanitarie: quando scontrini e fatture servono per il visto di conformità

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 9 luglio ha riacceso l’attenzione su una

semplificazione importante

in materia di dichiarazione dei redditi.

Già da alcuni anni è infatti previsto un alleggerimento degli oneri di documentazione delle

spese sanitarie

portate in detrazione fiscale: per farmaci, visite e non solo, scontrini e fatture possono essere sostituiti dal

prospetto dettagliato scaricabile da portale TS

.

Una semplificazione che però incontra dei limiti e che, in caso di invio per il tramite di CAF o intermediari, fa i conti con i

controlli preventivi

necessari ai fini dell’apposizione del

visto di conformità

.

Nel caso di modifiche ai dati riportati nel modello 730 o Redditi precompilati, torna infatti l’obbligo di

acquisire, verificare e controllare

i singoli documenti di spesa.

Fatture e scontrini delle spese mediche e sanitarie necessari se si modifica la precompilata

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella guida alla dichiarazione dei redditi 2025 contenente le indicazioni generali su

detrazioni, redditi e controlli

, il venir meno dell’obbligo di conservare ed esibire scontrini e fatture di farmaci e visite mediche incontra un limite in caso di

rettifica ai dati

riportati nella

dichiarazione precompilata

.

La possibilità di esibire e conservare il prospetto delle spese scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, è ammessa in caso di

corrispondenza tra i dati

riportati nello stesso e l’importo indicato nel modello 730 o Redditi precompilato.

Solo

in assenza di modifiche

alle spese sanitarie, il

CAF o il professionista è esonerato

dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.

In caso contrario, ossia in caso di

difformità

tra i dati esibiti dal contribuente e le spese riportate nella dichiarazione precompilata, con conseguente

modifica ai dati contenuti

nel modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, il CAF o il professionista abilitato è tenuto ad

acquisire

dal contribuente e a

conservare

i documenti di spesa (

scontrini, fatture, ecc.

) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità sarà quindi necessario verificare e archiviare fatture e scontrini delle spese modificate o aggiunte in dichiarazione dei redditi, unitamente al prospetto dettagliato consegnato dal contribuente per le restanti spese “non ritoccate”.


Dichiarazione dei redditi 2025 – guida agli aspetti generali

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sugli aspetti generali relativi alle agevolazioni della dichiarazione dei redditi 2025

Prospetto delle spese sanitarie al posto di fatture e scontrini, una possibilità e non un obbligo

Vale la pena specificare infine che la via della documentazione delle spese mediante il prospetto STS

non è un obbligo, ma un’alternativa

rispetto alla prassi ordinaria di consegna e conservazione di fatture e scontrini.

Se infatti il contribuente ha

difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici

, non è in possesso delle credenziali utili per scaricarlo online o non è in grado di stamparlo o salvarlo, può continuare a seguire la via canonica dell’esibizione dei singoli documenti di spesa, che il CAF o il professionista abilitato dovrà verificare, acquisire e conservare.

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